Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0 contiene la nuova disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
Conto Termico 3.0
Soggetti Benificiari
I Soggetti Ammessi (SA) agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi cd. Soggetti Ammessi equiparati). In particolare, il decreto identifica come i Soggetti Ammessi agli incentivi:
- le Amministrazioni Pubbliche
- i Soggetti privati, quali, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico per interventi eseguiti su edifici appartenenti
- gli Enti del Terzo Settore (“ETS”)
Le Agevolazioni
L’ammontare dell’incentivo erogato (contributo a fondo perduto) non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto previsto sopra, l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi gli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per:
- interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale.
- interventi previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii., ovvero realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.
Attività e Spese Ammissibili
sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni: per l ’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo II”); per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo III”).